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ATTO AMMINISTRATIVO Atto giuridico emanato da un organo della pubblica amministrazione. Gli atti amministrativi sono tradizionalmente distinti in varie categorie: tra le più importanti abbiamo i provvedimenti che riguardano casi e situazioni specifiche e che incidono direttamente sulle situazioni giuridiche degli interessati (licenze, concessioni, autorizzazioni, nomine, espropriazioni, annullamenti, revoche), gli atti che assolvono a funzioni accessorie e strumentali (pareri, proposte, deliberazioni preliminari), gli atti che attestano pubblicamente fatti o circostanze aventi rilevanza giuridica (certificati, verbali, attestazioni, ecc), gli atti di controllo (visti ed approvazioni). Sono atti amministrativi di carattere generale i piani e i programmi. BILANCIO DELLA REGIONE È il documento contabile che contiene l’indicazione delle entrate e delle spese relative ad un determinato periodo di tempo: il cosiddetto anno finanziario. Ha una funzione contabile e finanziaria, e rappresenta la trascrizione in termini contabili dell’indirizzo e del programma politico. In particolare, il bilancio rappresenta lo strumento con il quale la Regione esercita la sua autonomia finanziaria, organizzativa e funzionale. I bilanci preventivi devono essere approvati entro il 31 dicembre di ogni anno e contengono la previsione delle spese e delle entrate per l’anno successivo. Se ciò non avviene si dà luogo al cosiddetto “esercizio provvisorio”: per un massimo di quattro mesi la Regione può introitare o spendere come previsto dalla legge d’autorizzazione all’esercizio provvisorio. Nel corso dell’anno eventuali aggiustamenti delle previsioni possono essere effettuate con leggi di variazione di bilancio o di assestamento. I bilanci consuntivi o rendiconti intervengono, a gestione conclusa, sulla base delle spese effettivamente sostenute e delle entrate registrate nell’anno precedente. Il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, nonché il conto consuntivo, sono approvati con legge regionale. Oltre al bilancio annuale il Consiglio approva il bilancio triennale. BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA (B.U.R.L.) È l’equivalente regionale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia vengono pubblicate tutte le leggi regionali, nonché atti e provvedimenti amministrativi regionali, di Enti locali e altre pubbliche amministrazioni lombarde. In tal modo gli atti acquistano pubblicità legale. La data di pubblicazione dell’atto è importante ai fini della decorrenza della sua efficacia (ad esempio le leggi non dichiarate urgenti o per le quali non sono stati previsti termini particolari entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione). CAPOGRUPPO È così chiamato il Presidente di un gruppo consiliare. Viene eletto da ogni gruppo entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio. Coordina l’attività dei consiglieri aderenti al gruppo; ha funzioni di rappresentanza del gruppo stesso; collabora alla programmazione dei lavori consiliari, partecipando alla riunione della Conferenza ex art. 15 dello Statuto; formula pareri sull’istituzione e la composizione delle Commissioni. Ha, inoltre, numerose prerogative e può assumere diverse iniziative nel corso dei lavori d’Aula. Il capogruppo del gruppo del Popolo della libertà è Paolo Valentini Puccitelli. DELIBERAZIONE Con questa espressione si indica al tempo stesso la manifestazione di volontà di organo collegiale e l’atto che ne deriva. Se l’autorità emanante è un organo individuale, la volontà è quella della persona fisica preposta all’organo (ad es. di un Ministro o del Presidente della Giunta regionale e l’atto che ne scaturisce normalmente si chiama ‘decreto’). Se, invece, l’autorità emanante è un organo collegiale, come nel caso del Consiglio regionale, si applicano alcune regole generalmente valide per le deliberazioni collegiali (convocazione, verifica del quorum, computo dei voti) e le manifestazioni di volontà dei singoli componenti contribuiscono a formare la volontà (decisione) del collegio. In Lombardia le più importanti deliberazioni degli organi della Regione sono indicate con le sigle: L.C.R. (Deliberazione legislativa del Consiglio regionale), D.C.R. (Deliberazione del Consiglio regionale), D. G. R. (Deliberazione della Giunta regionale), D.U.P. (Deliberazione Ufficio di Presidenza). DIFENSORE CIVICO REGIONALE È stato istituito in Lombardia con la legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 ed ha sede presso il Consiglio regionale. Il Difensore civico regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione del Consiglio regionale, ed è scelto fra i cittadini che offrono particolari garanzie in tema di indipendenza e preparazione giuridico-economica oltre che soddisfare particolari requisiti in tema di incompatibilità ed ineleggibilità. Dura in carica cinque anni e può essere revocato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri regionali. Il Difensore civico regionale interviene, su richiesta di chiunque vi abbia diretto interesse, presso l’Amministrazione regionale, gli Enti e le Aziende da essa dipendenti e presso gli Enti (Province, Comunità montane, Comuni, ecc.) cui la Regione ha conferito l’esercizio di funzioni amministrative regionali, per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente emanati. Può sollecitare l’evasione della pratica e convocare i funzionari dell’amministrazione interessata per esaminare insieme i problemi del caso. Ha diritto di accesso a tutti gli atti ed alle informazioni necessarie all’esame delle questioni poste alla sua attenzione. E’ tenuto ad inviare al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e può inviare anche altre relazioni su questioni specifiche di particolare rilevanza. La Legge Bassanini-bis (L. n. 127/1997) stabilisce che, in attesa della istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico regionale eserciti la sua funzione di tutela anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato (con esclusione di difesa, sicurezza pubblica e giustizia) e nomini commissari qualora gli Enti locali ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge. DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA (DPEFR) È lo strumento - adottato dalla Giunta regionale e fatto proprio dal Consiglio regionale - di aggiornamento del Programma regionale di Sviluppo (PRS). Presenta gli orientamenti di carattere economico-finanziario ed è suddiviso in due parti: la prima contiene lo stato di attuazione e aggiornamento del PRS con il riposizionamento degli obiettivi di programmazione contenuti nel PRS, in particolare riguardo il bilancio pluriennale; la seconda è dedicata alla programmazione economico-finanziaria e contiene la stima dell’evoluzione dei flussi finanziari e gli indirizzi di finanzia regionale e di modifica delle leggi regionali. EMENDAMENTO È la proposta, da parte di uno o più consiglieri, di modifica di un testo, di regola legislativo, o comunque di un documento sottoposto all’esame del Consiglio regionale o di una Commissione. L’emendamento può essere volto a sopprimere o modificare parti del testo in esame, oppure ad integrare ed aggiungere nuove parti. Il regolamento interno del Consiglio disciplina le modalità e i termini di presentazione degli emendamenti, limitando a casi particolari la presentazione anche nel corso della seduta consiliare. Particolari procedure sono poi riservate ad emendamenti relativi a mozioni e progetti di legge in materia di bilancio e di assestamento di bilancio. L’emendamento può essere a sua volta emendato mediante subemendamento. Il Presidente del Consiglio regionale ha facoltà di negare l’accettazione e lo svolgimento di emendamenti che siano formulati con frasi sconvenienti o siano relativi ad argomenti del tutto estranei all’oggetto della discussione. Specifiche disposizioni sono previste dal regolamento interno per l’esame e l’ordine di votazione degli emendamenti. In particolare, la votazione deve avvenire secondo il seguente ordine: subemendamento, emendamento ed infine articolo. Se concorrono più emendamenti, la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontano dal testo originario: prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. INIZIATIVA POPOLARE Strumento di democrazia e partecipazione diretta dei cittadini, l’iniziativa popolare per la formazione di leggi e regolamenti regionali, di alcuni atti amministrativi consiliari, delle deliberazioni consiliari relative alla presentazione di proposte di legge al Parlamento ed alle richieste di referendum abrogativo di leggi statali, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno cinquemila elettori della Regione. Anche i Consigli comunali e provinciali sono soggetti titolari di iniziativa popolare. Nel caso dei Comuni, la proposta deve essere presentata da non meno di cinque Consigli comunali, oppure da uno o più Consigli purché con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori. Particolari procedure sono previste dallo Statuto per garantire ai soggetti titolari del diritto di iniziativa popolare assistenza e possibilità di partecipazione alla discussione politica. La Conferenza ex art. 15 dello Statuto è tenuta ad iscrivere la proposta di iniziativa popolare nel calendario dei lavori del Consiglio. Se dopo quattro mesi dall’assegnazione alle Commissioni non è stata ancora presa alcuna decisione, la proposta è iscritta di diritto all’ordine del giorno del Consiglio con diritto di precedenza su ogni altro argomento. Non è consentita l’iniziativa popolare in materia tributaria e di bilancio, di espropriazione dei suoli e di limitazione della proprietà fondiaria, nonché per la modifica dello Statuto. Sull’ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare decide l’Ufficio di Presidenza all’unanimità, oppure se questa manca, il Consiglio. INTERPELLANZA Consiste nella domanda rivolta per iscritto, da parte di uno o più consiglieri regionali, alla Giunta per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze. Le interpellanze, dopo essere state iscritte all’ordine del giorno del Consiglio, vengono illustrate dal presentatore per due minuti; un componente della Giunta risponde per un tempo di 5 minuti. Dopo la risposta della Giunta, l’interpellante può replicare (per non più di due minuti). L’interpellanza può anche essere discussa in Commissione e l’esito viene comunicato dal Presidente del Consiglio all’Assemblea. INTERROGAZIONE Consiste nella domanda scritta, non motivata, rivolta da uno o più consiglieri regionali alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o intorno a deliberazioni o atti adottati. Chi pone l’interrogazione deve dichiarare se vuole risposta scritta o orale (oppure se intende avere risposta in Commissione). Alle interrogazioni che siano state presentate con carattere di urgenza, se la Giunta non è in grado di rispondere immediatamente, la risposta deve essere data oralmente nella seduta successiva. LEGGE FINANZIARIA La legge finanziaria dello Stato è la legge che, approvata in concomitanza con l’approvazione della legge di bilancio, viene utilizzata per realizzare gli obiettivi previsti dalla politica economica del Governo e da questo indicati nel Documento di programmazione economica-finanziaria. La legge finanziaria viene approvata prima dell’approvazione della legge di bilancio e determina; -i saldi finanziari e l’importo dell’eventuale disavanzo; -il tetto massimo del ricorso dello Stato al mercato finanziario per l’anno successivo e la cifra massima per la quale lo STato può indebitarsi; -la spesa massima per l’anno successivo delle leggi di spesa poliennali approvate. La legge finanziaria può anche modificare leggi precedenti prescrivendo nuove entrate (maggiori o minori) e nuove spese (maggiori o minori) e può contenere solo norme che hanno effetti finanziari a partire dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. Analoghi contenuti hanno le leggi finanziarie delle Regioni; alcune di loro (tra esse la Lombardia)accorpano nei "collegati" le modifiche legislative connesse alla manovra finanziaria e alle scelte di bilancio. LEGISLATURA Periodo di durata in carica della Camera dei deputati e del Senato. Nell’uso corrente viene riferita anche ad altri organi elettivi, quali i Consigli regionali, provinciali e comunali. Nel caso delle Regioni dura cinque anni. MOZIONE Documento proposto da uno o più consiglieri, con l’approvazione del quale il Consiglio esprime il proprio orientamento su questioni specifiche o d’interesse generale. Di solito formula indicazioni e indirizzi politici alla Giunta impegnandola ad intervenire. ORDINE DEL GIORNO Termine di origine parlamentare. È un documento che uno o più consiglieri propongono al Consiglio in concomitanza con la trattazione di specifici argomenti. Ha contenuti analoghi a quelli della mozione con la quale viene spesso confuso. Se riguarda un progetto di legge, è votato dal Consiglio, prima della votazione finale del progetto. Quando l’Aula non intende deliberare su un progetto di legge votando a favore o contro, il consigliere relatore o anche altri consiglieri possono proporre al Consiglio un ordine del giorno di “non passaggio agli articoli”; il Consiglio, se lo approva, in sostanza boccia il progetto senza esprimersi formalmente sul contenuto con un voto contrario. PETIZIONE Si tratta di un diritto dei cittadini che si realizza nella possibilità di portare a conoscenza di una istituzione le proprie richieste e di ottenerne l’esame e l’adozione di eventuali provvedimenti. Secondo lo Statuto della Regione Lombardia, i cittadini, i Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni regionali delle confederazioni sindacali dei lavoratori possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l’intervento su questioni di interesse collettivo. POTESTÀ LEGISLATIVA Potere di approvare leggi attribuita dalla Costituzione oltre che al Parlamento e al Governo (decreti legislativi e decreti legge), ai Consigli delle Regioni che possono approvare leggi valevoli nei rispettivi territori. Nell’esercizio della potestà legislativa le Regioni a statuto ordinario devono rispettare la Costituzione e i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Le Regioni non possono istituire dazi d’importazione o esportazione o transito, né ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose, né limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. A seguito della riforma del 2001, l’art. 117 della Costituzione ha ripartito diversamente rispetto al passato la potestà legislativa tra Stato e Regioni. Sia le leggi dello Stato che quelle delle Regioni debbono rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. Allo Stato spetta la legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;b) immigrazione;c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi munizioni ed esplosivi;e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione;o) previdenza sociale;p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno;s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. In altre materie la legislazione dello Stato e delle Regioni è concorrente: lo Stato determina i princìpi fondamentali valevoli per tutto il territorio nazionale e le Regioni li debbono rispettare quando emanano le leggi che hanno efficacia solo sul proprio territorio.Il lungo elenco di queste materie è il seguente:-rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;- commercio con l’estero;- tutela e sicurezza del lavoro;- istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;- professioni;- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;- tutela della salute;- alimentazione;- ordinamento sportivo;- protezione civile;- governo del territorio;- porti e aeroporti civili;-,grandi reti di trasporto e di navigazione;- ordinamento della comunicazione;- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;- previdenza complementare e integrativa;- armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Infine, spetta alle Regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente elencata e riservata alla legislazione statale esclusiva o concorrente.La riforma costituzionale (art. 116) prevede anche che le Regioni, sentiti gli Enti locali e a seguito di intesa con lo Stato, possono chiedere l’attribuzione di particolari forme e condizioni di autonomia in alcune materie di competenza esclusiva dello Stato (giudici di pace; istruzione; tutela dell’ambiente e dei beni culturali) e nelle materie a legislazione concorrente. L’accoglimento della richiesta è effettuata con una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera e del Senato.Secondo l’articolo 121 della Costituzione le Regioni possono fare proposte di legge al Parlamento nazionale.Le Regioni a statuto speciale (Sicilia - Sardegna - Trentino Alto Adige - Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia) e le Province di Trento e Bolzano godono di particolari condizioni di autonomia legislativa. PROGETTO DI LEGGE L’iniziativa legislativa può essere promossa da un consigliere, dalla Giunta regionale, dagli elettori della Regione (almeno 5 mila firmatari), dai Consigli comunali (devono essere 5 ma ne basta uno solo purché conti almeno 25 mila elettori), da un Consiglio provinciale. Il progetto di legge va presentato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il Presidente lo invia alla Commissione consiliare competente in materia. La discussione definitiva sul progetto di legge avviene in Aula consiliare, che lo può bocciare o approvare, anche con modifiche. I progetti di legge di iniziativa popolare sono sottoposti al Consiglio nel testo dei proponenti. PROMULGAZIONE È, insieme alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, uno dei momenti della cosiddetta fase integrativa dell’efficacia della legge regionale. In particolare, è l’atto col quale il Presidente della Repubblica o il Presidente della Giunta regionale ordina la pubblicazione e l’esecuzione, rispettivamente, delle leggi statali e di quelle regionali. La legge regionale entra in vigore solo dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (15 giorni o nel diverso termine indicato dalla legge medesima). REFERENDUM REGIONALI È uno degli strumenti di democrazia diretta anche a livello regionale. Lo Statuto della Regione Lombardia prevede tre tipi di referendum regionali: abrogativo, consultivo obbligatorio e consultivo facoltativo. Il referendum abrogativo regionale, a differenza di quello statale, può avere ad oggetto non solo l’abrogazione totale o parziale di leggi regionali, ma anche di regolamenti regionali e di atti amministrativi approvati dal Consiglio. Non è ammesso il referendum per l’abrogazione di disposizioni dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio e per le leggi in materia urbanistica approvate con maggioranza qualificata di 2/3. Può essere richiesto da novantamila elettori lombardi o da tre consigli provinciali o da cinquanta consigli comunali o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione lombarda. Sulla ammissibilità del quesito decide all’unanimità l’Ufficio di Presidenza ed in mancanza dell’unanimità, il Consiglio. Il referendum consultivo obbligatorio è previsto dalla Costituzione per sentire le popolazioni interessate in merito alle proposte di legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni ed i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni di questi ultimi. Quello consultivo facoltativo serve a conoscere l’orientamento delle popolazioni interessate in merito a determinati provvedimenti che la Regione intende assumere, oppure l’intero corpo elettorale regionale su questioni che interessano l’intera Regione. Un altro tipo di referendum è previsto dalla recente Legge costituzionale n. 1 / 1999 per l’approvazione e modificazione dello Statuto, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo Statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. RISOLUZIONE Le Commissioni consiliari possono presentare al Consiglio relazioni e risoluzioni riguardanti oggetti i più diversi, chiedendo al Presidente del Consiglio che siano iscritte all’ordine del giorno dell’assemblea per la discussione ed eventuale approvazione. Sono state proposte, ad esempio, risoluzioni riguardanti le modalità di approvazione dei piani delle cave e dei piani territoriali di coordinamento dei parchi, le indicazioni per l’istituzione di due ulteriori Aziende Ospedaliere, ecc. STEMMA La Regione Lombardia, come previsto dallo Statuto, ha un proprio Stemma costituito dalla cosiddetta “Rosa camuna”: una croce curvilinea bianca su un campo verde, riproduzione stilizzata di un graffito lasciato dal popolo dei Camuni sulle rocce della Valcamonica. VOTAZIONE Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti purché ci sia il numero legale del Consiglio. Tra i votanti sono computati anche i consiglieri che abbiano votato scheda bianca o che si sono astenuti, a meno che i consiglieri presenti in aula annuncino di non partecipare alla votazione. Di conseguenza, per il regolamento interno del Consiglio regionale non sempre è sufficiente, perché un atto sia approvato, che i voti favorevoli superino i voti contrari: occorre che i voti favorevoli siano la maggioranza dei consiglieri votanti, compresi tra questi gli astenuti. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto. Di regola l’assemblea vota per alzata di mano. Si procede a votazione nominale quando è espressamente previsto dal regolamento (esempio leggi di approvazione del bilancio preventivo, assestamento e conto consuntivo, deliberazioni con cui il Consiglio determina gli indirizzi della programmazione regionale) o quando è richiesto da almeno cinque consiglieri, salvo che il regolamento interno preveda esplicitamente la votazione per alzata di mano. Si procede a votazione a scrutinio segreto quando la votazione riguarda persone o quando ne facciano domanda almeno cinque consiglieri, salvo il caso che il Presidente della Giunta regionale non dichiari che l’oggetto della votazione investe il programma politico o la propria permanenza in carica (votazione di fiducia). Specifiche disposizioni sono previste dal regolamento in merito all’esame e votazione degli emendamenti. Particolari procedure sono previste, inoltre, soprattutto in tema di nomine e designazioni di rappresentanti della Regione in enti esterni, quando le votazioni devono garantire la presenza di persone indicate dalla minoranza. |
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Numero 410 22 febbraio 2012 |
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